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Autore: Avv. Rosalba Tubère


 

ESISTE IL DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATI

ESISTE IL DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATI

Una delle grandi questioni democratiche è il tema della governance della società digitale che deve delineare il miglior equilibrio tra innovazione e libertà.

In particolare il rapporto tra informazione, nuove tecnologie e la dignità della persona.

La Corte di Giustizia Europea ha trattato questo rapporto nelle sentenze sin dal 2014, attraverso il prisma del diritto all’ oblio che è stato recepito nella normativa contenuta nel Regolamento Europeo per la protezione dei dati G.D.P.R. 2016/679 all’ art.17.

È il diritto a non subire effetti pregiudizievoli dalla ripubblicazione a distanza di tempo di una notizia non più attuale.

Il rapporto tra attualità della notizia, pubblicazione e oblio è mutato profondamente con l’avvento delle nuove tecnologie.

Quando esisteva solo la carta stampata come mezzo di informazione, la diffusione delle notizie coincideva con la conservazione fisica del giornale.

La rete invece ospita senza soluzione di continuità notizie spesso superate dagli eventi e non più attuali: annulla le distanze temporali

Inutile dire come le ricadute della permanenza dei dati riferiti a vicende personali nell’ambito lavorativo, politico, giudiziario, sanitario possano avere portata negativa come danno all’immagine, danno alla reputazione, danno alla vita di relazione, a quella lavorativa e via discorrendo.

Ricadute destinate potenzialmente a perpetuarsi con la permanenza dei dati nella rete.

Si pensi a chi voglia orchestrare una campagna in danno di una determinata persona per presunti precedenti giudiziari, omettendone l’esito.

In generale l’esposizione mediatica negativa costituisce una forma di danno gravissimo.

A questa situazione si può porre rimedio esercitando questo diritto all’oblio che consiste nel diritto a essere dimenticati.

È sempre più rilevante il ricorso da parte di cittadini a questo rimedio per garantire il diritto al ridimensionamento della propria visibilità mediatica, rispetto all’implicazione decisamente più incisiva dell’informazione in rete: la capacità di attribuire a ciascuno con la pervasività di un mezzo planetario e la potenza dell’indicizzazione identità insensibili al trascorrere del tempo.

Il suo esercizio ha come effetto la cancellazione delle informazioni negative presenti nella rete internet e/o la deindicizzazione (non mostrare al pubblico le pagine dei siti internet contenenti le informazioni stesse), e/o la anonimizzazione (con inserimento delle sole iniziali del nome e del cognome) dai motori di ricerca.

L’esercizio di tale diritto è stato riconosciuto nei confronti del diritto all’informazione di cui godono le testate giornalistiche online.

Può essere esercitato anche nei confronti degli Organi Parlamentari della Camera e del Senato per le informazioni su dati personali contenute negli atti parlamentari che si desidera rimuovere.


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