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Lo scenario finanziario ed industriale europeo sta subendo rapidi cambiamenti, in particolare in relazione alla sostenibilità, all’inclusività e alla trasparenza della governance delle aziende: i rating ESG sono ormai indispensabili per partecipare a bandi, appalti od anche solo beauty contest, ma il mercato appare come una giungla, e nella maggior parte dei casi le cosiddette “certificazioni ESG” altro non sono che banali validazioni di auto-dichiarazioni delle aziende stesse, spesso risultanti dalla compilazione di checklist online sulle quali non viene effettuato alcun controllo di autenticità, come illustrato in una recente ricerca presentata proprio al Parlamento Europeo. Per questo motivo, l’UE ha messo a punto una nuova proposta di regolamento sulla trasparenza e sull’attività dei fornitori di rating ESG, cercando di individuare come potrebbero influenzare la stabilità finanziaria e l’unione dei mercati dei capitali in Europa.

Contesto della proposta

La proposta, licenziata dalla Commissione e prossima ad essere discussa in Parlamento, è intitolata “Regolamento sulla trasparenza e sull’attività dei fornitori di rating ESG”, e mira a disciplinare e potenziare il funzionamento dei fornitori di rating in relazione ai criteri ambientali, sociali e di governance.

Il focus dello strumento legislativo è concentrato sul garantire – attraverso dichiarazioni ESG credibili, autentiche e rilasciate da enti e agenzie autorizzate – stabilità dei servizi finanziari e dell’unione dei mercati dei capitali. La sua introduzione rappresenta una nuova iniziativa nel panorama regolamentare europeo e ha un obiettivo ampio e ambizioso: facilitare una transizione verso un sistema economico e finanziario che sia davvero sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L’importanza di questa iniziativa risiede nella sua capacità di rafforzare la competenza degli investitori riguardo alla sostenibilità degli investimenti, agevolando nel contempo le imprese nel declinare correttamente le loro performance ESG.

Il testo completo del Regolamento

clicca per scaricare il file .pdf, completo di premesse, articolato e allegati

Problematiche da risolvere e obiettivi da raggiungere

Il regolamento mira a intervenire su due problematiche principali:

a) chiarezza degli ESG Ratings. È essenziale che gli stakeholder comprendano pienamente le caratteristiche dei rating ESG, cosa essi rappresentano, quali obiettivi perseguono, quali sono le metodologie adottate e le fonti di dati o stime su cui essi si basano;

b) attività e integrità dei fornitori di rating ESG: vi è la necessità di una maggiore chiarezza sulle operazioni dei fornitori di rating ESG, ed è fondamentale garantire che siano messe in atto misure per prevenire e mitigare i rischi di conflitti di interesse all’interno di queste organizzazioni.

I principali obiettivi da raggiungere parrebbero essere i seguenti:

  • definizione della quantità/qualità di rating ESG disponibili al pubblico;
  • presenza di rischi finanziari e/o obiettivi di impatto nei rating ESG;
  • livello di informazione fornito online dai fornitori di rating ESG, incluso l’eventuale rilascio di documenti o opuscoli;
  • variazione dei punteggi ESG tra diverse agenzie di rating, e relativa omogeneità;
  • crescita della correlazione tra rating ESG con finalità simili;
  • aumento dell’uso dei rating ESG tra utenti ed emittenti;
  • monitoraggio del volume e quota di mercato degli investimenti ESG basati sui rating ESG;
  • incidenza delle controversie legate ai rating ESG.

Risultati attesi

La proposta di regolamento potrebbe portare a una serie di impatti significativi, tra i quali:

a) benefici per gli utenti e le imprese, in quanto gli utenti dei rating ESG e le aziende valutate trarranno vantaggio da una maggiore trasparenza nelle caratteristiche e nelle operazioni dei fornitori di rating;

b) contribuzione agli obiettivi strategici dell’UE, la proposta rafforza infatti gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia dell’UE per la finanza sostenibile;

c) implicazioni economiche, perchè i fornitori di rating ESG saranno sottoposti a nuovi obblighi di informativa e a requisiti operativi, con i relativi costi, e questo potrebbe comportare un cambiamento nella struttura dei costi per questi fornitori;

d) impatto sulle Autorità Pubbliche, come ad esempio l’ESMA, European Securities and Markets Authority, che avrà un ruolo di vigilanza rafforzato sui fornitori di rating ESG.

Il valore aggiunto di un intervento a livello europeo

Non esistendo un quadro normativo specifico a livello europeo per i rating ESG, gli Stati membri, attualmente, operano indipendentemente l’uno dall’altro, generando eccessiva eterogeneità, possibili conflitti e una protezione ineguale degli investitori nei diversi Stati membri. Tuttavia, per garantire la chiarezza e l’affidabilità dei rating ESG e supportare la transizione verso un sistema sostenibile in linea con gli obiettivi del Green Deal e delle Nazioni Unite, pare ormai non più rinviabile e quanto mai essenziale un intervento coordinato a livello europeo.

Il valore di un simile intervento risiede nell’offrire coerenza per un quadro normativo omogeneo che faciliterebbe la comparabilità tra i rating, evitando l’emergere di norme diverse a livello nazionale, e garantendo attraverso un approccio uniforme su tutto il territorio europeo la riduzione delle incertezze per gli operatori del mercato. L’UE, inoltre, potrebbe interagire con partner internazionali avendo un approccio consolidato in materia di investimenti sostenibili, colmando evidenti lacune e garantendo auspicabilmente un futuro più sostenibile e inclusivo per l’intera Unione Europea.

Criticita e proposte di emendamenti sul Regolamento dei fornitori di Rating ESG

Vi sono tuttavia nella proposta di Regolamento, perlomeno per come si presenta la bozza attualmente, alcune lacune e aree di potenziale ambiguità, con particolare attenzione ai meccanismi di trasparenza, ai possibili conflitti d’interesse e alla capacità di vigilanza dell’ESMA. In risposta a ciascun articolo analizzato, sono proposte raccomandazioni e emendamenti, allo scopo di migliorare la chiarezza e l’efficacia del regolamento, garantendo al contempo la trasparenza e l’equità nell’assegnazione dei rating ESG.

Il fornitore di rating ESG autorizzato rispetta in ogni momento le condizioni di ottenimento dell’autorizzazione iniziale.

Mentre nel documento si prevedono ispezioni da parte dell’ESMA solo in caso di violazioni, non sembra esserci alcuna menzione di verifiche a campione in itinere. La supervisione e il monitoraggio delle attività di tali fornitori di rating ESG non dovrebbero limitarsi solo a situazioni di violazione manifesta. Sarebbe opportuno, quindi, integrare il testo con una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità per l’ESMA di effettuare verifiche di conformità in itinere. Questo non solo garantirebbe una maggiore trasparenza e accountability da parte dei fornitori di rating ESG, ma rafforzerebbe anche la fiducia degli stakeholder nel sistema di sorveglianza.

L’ESMA revoca o sospende l’autorizzazione di un fornitore di rating ESG in uno qualsiasi dei casi seguenti: il fornitore di rating ESG non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato.

Alla luce di quanto esposto nell’articolo, emerge una questione fondamentale: chi avrà il compito di verificare l’eventuale cessazione delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione ad operare sul mercato? La revoca o la sospensione dell’autorizzazione rappresenta una misura drastica e, pertanto, dovrebbe essere chiaramente definito chi, come e quando ha la possibilità di effettuare tali verifiche per assicurare che le decisioni siano prese in maniera trasparente e imparziale. Sarebbe utile integrare il testo specificando l’entità/organo responsabile della verifica delle condizioni di autorizzazione. Questa specifica potrebbe aiutare a garantire che le procedure di controllo siano chiare e trasparenti, prevenendo potenziali conflitti di interesse o decisioni arbitrarie.

Il fornitore di rating ESG situato nell’Unione fornisce all’ESMA, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per consentire all’ESMA di vigilare su base continuativa sul rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di rating ESG di un paese terzo.

Come espresso nell’articolo, vi è una presunzione di buona fede nei confronti del fornitore di rating ESG di un paese terzo. Tuttavia, senza ispezioni in loco, verifiche e altri meccanismi di controllo (specialmente considerando che si tratta di provider situati in paesi extra-UE), non vi è alcuna certezza che i requisiti previsti dal regolamento siano mantenuti nel tempo. La mera richiesta di informazioni all’ESMA potrebbe non essere sufficiente a garantire il rispetto delle normative. Una possibile soluzione potrebbe essere l’ampliamento delle misure di controllo previste per i fornitori di rating ESG situati in paesi terzi, includendo esplicitamente la possibilità di effettuare ispezioni in loco e altre verifiche. Questo rafforzerebbe la fiducia nel sistema e garantirebbe che tali fornitori rispettino continuamente le norme stabilite dall’Unione Europea.

Si stabilisce che il Registro dei fornitori di rating ESG renderà noto l’elenco dei providers.

Anche se il Registro rende pubblico l’elenco dei providers di rating ESG, non risulta, in tutto l’articolato, un meccanismo di pubblicazione e trasparente pubblicità dei rating rilasciati alle aziende dalle agenzie iscritte al Registro. Questa carenza di trasparenza, o meglio, l’assenza di un “database” dove sia possibile verificare facilmente quale rating è stato attribuito a quale azienda, rende particolarmente complessa l’analisi e la comparazione, ostacolo che tocca gli interessi non solo dei ricercatori ma anche dei cittadini, che potrebbero essere interessati ad accedere a tale informazione. Integrare il testo prevedendo la creazione di un database accessibile, potrebbe essere utile per consultare e confrontare i rating assegnati alle aziende dai providers iscritti al Registro: un miglioramento sotto il profilo della trasparenza che potrebbe facilitare la ricerca e l’analisi da parte di chiunque e contribuirebbe a rafforzare la fiducia nel sistema dei rating ESG.

I fornitori di rating ESG adottano, attuano ed applicano misure tese a garantire che i loro rating ESG si basino su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispongono che sono rilevanti a tal fine, secondo le proprie metodologie di rating. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni da loro impiegate ai fini dell’assegnazione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. I fornitori di rating ESG indicano esplicitamente che i loro rating ESG costituiscono il loro parere.

Anche se il paragrafo sottolinea l’importanza dell’accuratezza e dell’affidabilità delle informazioni utilizzate dai fornitori di rating ESG, non specifica i criteri precisi per assicurare che tali dati siano effettivamente veritieri e corretti. Affidarsi alla sola “presunzione di buona fede” dei fornitori potrebbe non essere sufficiente per garantire l’integrità e la qualità dei rating. Sarebbe opportuno stabilire criteri stringenti e verificabili per la valutazione delle informazioni utilizzate dai fornitori di rating ESG. Questi criteri dovrebbero assicurare che i dati siano non solo accurati e affidabili, ma anche verificati in maniera indipendente, e la loro definizione contribuirebbe a rafforzare la fiducia nel sistema di rating ESG e a garantire la sua integrità.

Le società che effettuano consulenze non devono essere le stesse che rilasciano i rating ESG.

Pur condividendo la filosofia alla base di questa disposizione, che intende prevenire conflitti di interesse, pare che la norma possa essere facilmente aggirata. Grandi società di consulenza potrebbero, ad esempio, creare entità apparentemente separate ma sotto il loro controllo (come succursali, affiliate o altri rami aziendali) per eludere questa regola. Si potrebbe pensare di rafforzare il testo imponendo restrizioni più stringenti. Ad esempio, potrebbe essere stabilito che le società di consulenza non possano controllare, né direttamente né indirettamente, società di rating ESG. Inoltre, potrebbe essere imposto che gli azionisti delle società di consulenza non siano gli stessi delle società di rating. Questo tipo di norme garantirebbe una separazione reale tra consulenza e valutazione, riducendo il rischio di conflitti di interesse.

I fornitori di rating ESG provvedono affinché gli analisti di rating, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo e che partecipano direttamente alla fornitura dei rating ESG, compresi gli analisti direttamente coinvolti nel processo di rating e le persone coinvolte nell’assegnazione di punteggi, dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti.

L’articolo sottolinea l’importanza che gli analisti e tutti coloro che sono coinvolti nel processo di rating abbiano le conoscenze e l’esperienza necessarie. Tuttavia, mancano dettagli chiave: quali sono esattamente i criteri di valutazione delle “conoscenze e dell’esperienza necessarie”? E, altrettanto importante, chi è responsabile della verifica del rispetto di questi criteri? Si dovrebbero specificare ulteriormente i criteri che delineano le competenze. Potrebbero essere introdotte linee guida dettagliate o riferimenti a standard professionali riconosciuti, stabilendo inoltre una procedura indipendente per la verifica del rispetto di tali criteri, assicurando trasparenza e rigore nel processo.

Le persone di cui al paragrafo 1 (del testo del Regolamento, ndr) che ritengono che un’altra persona di cui al paragrafo 1 abbia tenuto una condotta che reputano illegale ne informano immediatamente la funzione di controllo della conformità. Il fornitore di rating ESG provvede affinché la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua.

L’articolo suggerisce l’esistenza di un organismo di vigilanza interno alle singole agenzie rilascianti i rating, ma non fornisce dettagli su come funzionerà, a chi riferirà e come garantirà l’effettiva indipendenza e imparzialità nelle indagini. L’efficacia di un organismo interno potrebbe essere compromessa da potenziali conflitti di interesse o pressioni interne. L’introduzione un organismo di controllo esterno, indipendente dai fornitori di rating ESG, potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione. Questo organismo dovrebbe avere il potere di effettuare controlli a campione e di ricevere esposti, segnalazioni e altre comunicazioni da parte delle persone coinvolte nel processo di rating. La presenza di un ente esterno garantirebbe una maggiore trasparenza e imparzialità nel processo di vigilanza, rafforzando la fiducia nel sistema.

Le persone di cui al paragrafo 1 (del testo del Regolamento, ndr) non assumono alcuna posizione dirigenziale di rilievo presso un soggetto valutato al cui rating hanno partecipato per sei mesi dopo la fornitura del rating

Sebbene l’articolo intenda prevenire possibili conflitti di interesse, il periodo di sei mesi potrebbe non essere sufficiente per garantire l’indipendenza e l’obiettività del rating. Per una maggiore sicurezza, si potrebbe estendere il periodo di attesa da sei mesi ad un anno prima che una persona possa assumere un ruolo dirigenziale in un’entità che ha valutato. Questo periodo più lungo contribuirebbe a rafforzare ulteriormente l’integrità del processo di rating e a prevenire potenziali conflitti di interesse.

I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d’affari del fornitore di rating ESG stesso o dei suoi azionisti, dirigenti, analisti di rating, dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del fornitore di rating ESG, o di qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad esso da un legame di controllo.

L’articolo sottolinea l’importanza di evitare conflitti di interesse nel processo di rating, tuttavia: chi avrà la responsabilità di verificare che queste misure siano effettivamente rispettate, e quale sarà la metodologia adottata per tale verifica? Pare necessaria, quindi, una clausola che stabilisca l’istituzione di un organismo di controllo esterno, indipendente, con il mandato di verificare periodicamente l’effettiva assenza di conflitti di interesse nei fornitori di rating ESG. Questa entità dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni rilevanti e dovrebbe poter pubblicare le proprie conclusioni in modo periodico e trasparente.

I fornitori di rating ESG riesaminano la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi.

L’articolo stabilisce che i fornitori di rating ESG dovrebbero riesaminare periodicamente la loro attività, ma non fornisce dettagli su come vengono comunicati e gestiti i risultati di tale riesame. Si potrebbe pensare di integrare l’articolo specificando che i risultati del riesame annuale dovranno essere riassunti in una relazione dettagliata da dover presentare ad un organismo di controllo esterno e indipendente, che avrà il compito di verificarla e validarla. Inoltre, una versione sintetica della relazione dovrebbe essere resa pubblica per garantire la massima trasparenza di processo.

I fornitori di rating ESG adottano misure adeguate al fine di garantire che le commissioni addebitate ai clienti siano eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi.

Questa disposizione evidenzia l’importanza di praticare commissioni eque, ma la formulazione “basate sui costi” può prestarsi a diverse interpretazioni. Da un lato, si potrebbe intendere che le commissioni non dovrebbero essere inferiori ai costi sostenuti per evitare pratiche di dumping. Dall’altro, se la norma vuole stabilire un tetto massimo alle commissioni in relazione ai costi, ciò potrebbe avere un impatto sul funzionamento libero e concorrenziale del mercato. Sarebbe opportuno chiarire il concetto di “basate sui costi”, dettagliando se si fa riferimento a un limite minimo, un limite massimo, o entrambi. Inoltre, si dovrebbe valutare l’opportunità di includere un meccanismo di revisione periodica delle commissioni, o un criterio che permetta una flessibilità in relazione all’evoluzione del mercato e dei costi sostenuti dai fornitori.

Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie.

Si riconoscono ampie prerogative all’ESMA per condurre indagini in relazione ai fornitori di rating ESG. Tuttavia, non si fa esplicito riferimento alla possibilità per l’ESMA di effettuare verifiche direttamente presso le aziende che sono oggetto dei rating. Si potrebbe estendere le facoltà d’indagine dell’ESMA per includere questa possibilità. Potrebbe aumentare la trasparenza e l’accuratezza del processo di rating, assicurando che le valutazioni siano basate su informazioni complete e verificate.

Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche.

Come nell’articolo precedente, all’ESMA viene affidato il potere di svolgere ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche, ma non viene menzionata la capacità di effettuare ispezioni presso le aziende che sono state valutate attraverso i rating ESG. Sarebbe utile ampliare le competenze ispettive dell’ESMA per includere la facoltà di svolgere verifiche anche presso le aziende oggetto di rating ESG. Questa espansione garantirebbe un maggiore controllo sulla qualità e sull’accuratezza dei rating, assicurando una maggiore trasparenza e responsabilità nell’intero processo.

Qualora constati che un fornitore di rating ESG o, se del caso, il suo rappresentante legale ha violato, intenzionalmente o per negligenza, il presente regolamento, l’ESMA adotta una decisione che irroga una sanzione pecuniaria. L’importo massimo della sanzione pecuniaria è pari al 10 % del fatturato netto annuo totale del fornitore IT 48 IT di rating ESG, calcolato sulla base dell’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione del fornitore di rating ESG.

Il testo stabilisce che la sanzione pecuniaria possa arrivare fino al 10% del fatturato netto annuo totale del fornitore di rating ESG, ma non è chiaro se questo si riferisca esclusivamente al fatturato derivante dall’attività di rating ESG o se includa anche altre fonti di reddito dell’ente. Per chiarezza, e nell’interesse delle stesse agenzie rilascianti i rating, sarebbe opportuno specificare in modo esplicito se la percentuale del 10% si applica anche al fatturato non derivante dall’attività di rating ESG. In caso contrario, potrebbe essere utile fornire una distinzione chiara tra i vari tipi di fatturato al fine di evitare ambiguità interpretative.

L’ESMA impone ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi in conformità dell’atto delegato adottato a norma del paragrafo 2. Detti contributi coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 41. 2. L’ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

Questo modello di finanziamento, dove l’ente di controllo è finanziato dai soggetti che esso controlla, ha un parallelo con la pratica della FDA (Food and Drug Administration USA). Anche se può assicurare che l’ESMA abbia risorse sufficienti per svolgere le sue attività, potrebbe anche dare adito a potenziali conflitti d’interesse. Al fine di mitigare i potenziali conflitti d’interesse, sarebbe opportuno integrare ed esplicitare nel regolamento criteri etici rigorosi che garantiscano l’autonomia, l’equidistanza e la trasparenza dell’ESMA. Una proposta potrebbe essere la creazione di un meccanismo di “filtro” ed anonimizzazione nella gestione dei flussi di cassa, in modo tale che i vertici dell’organismo di controllo non abbiano diretta conoscenza delle specifiche somme versate dai singoli fornitori di rating.


Due eventi nel mese di novembre

Si discuterà di questi ed altri argomenti relativi al tema dei rating ESG in due eventi nel mese corrente, uno organizzato a Roma, presso la Sala Nassyria del Senato della Repubblica, il giorno 15/11/23 alle h 10:00, e il secondo organizzato presso l’Università IULM di Milano, il giorno 30/11/23 alle h 16:00.

Per entrambi gli eventi, la partecipazione è gratuita, l’accredito preventivo è obbligatorio, scrivendo a ggrandoni@rmi.srl

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